Tecnico illustra a un cliente un impianto termico integrato con fotovoltaico
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Bonus caldaia 2026:dal 3 agosto 2026 scattano nuovi obblighi energetici

Dal 3 agosto 2026 non ogni cambio caldaia fa scattare il 15% FER. Ecco quando l’intervento diventa ristrutturazione dell’impianto termico.

Dal 3 agosto 2026 cambiano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. La novità riguarda anche gli interventi sugli impianti termici, ma la sola sostituzione della caldaia non fa scattare automaticamente il nuovo obbligo. Conta la classificazione tecnica dell’intervento e, nella lettura prevalente, la data di presentazione del titolo edilizio.

Il chiarimento del Ministero dell’Ambiente del 18 giugno 2026 precisa che il passaggio da una caldaia tradizionale a gas a una caldaia a condensazione a gas non costituisce, da solo, un cambio di tipologia. Se invece l’intervento modifica in modo sostanziale i sistemi presenti di generazione, distribuzione ed emissione, può essere qualificato come ristrutturazione dell’impianto termico e deve essere verificata la quota del 15% da fonti rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento.

Risposta breve. No, dal 3 agosto non diventa obbligatoria una pompa di calore per chiunque cambi caldaia. Il 15% FER entra in gioco quando i lavori rientrano nella ristrutturazione dell’impianto termico o in una ristrutturazione importante di secondo livello. La verifica deve essere eseguita sul progetto concreto.

Cosa cambia dal 3 agosto 2026

Il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 recepisce la direttiva europea RED III e modifica l’articolo 26 e l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021. Il campo di applicazione comprende edifici nuovi, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico, quando l’integrazione delle rinnovabili è tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

La norma collega l’applicazione alla richiesta del titolo edilizio presentata dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 febbraio 2026; la lettura adottata dagli operatori porta quindi al 3 agosto 2026. La data del preventivo, dell’ordine della caldaia o della firma con l’installatore non sostituisce la data della pratica edilizia.

Il testo transitorio non è formulato in modo impeccabile e una parte della stampa tecnica ha segnalato un margine interpretativo. Per un progetto reale è prudente indicare nella relazione la data del titolo, il regime applicato e la disciplina regionale vigente.

Quali interventi fanno scattare le nuove quote

Le percentuali nazionali cambiano in base al tipo di intervento. La tabella seguente riassume la base prevista dall’Allegato III; le Regioni possono imporre valori più elevati.

Intervento Quota termica FER nazionale Potenza elettrica FER
Nuova costruzione 60% per acqua calda sanitaria e 60% sul totale di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento P = 0,05 × S
Ristrutturazione importante di primo livello 40% per acqua calda sanitaria e 40% sul totale di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento P = 0,025 × S
Ristrutturazione importante di secondo livello 15% della somma dei consumi per riscaldamento e raffrescamento P = 0,025 × S
Ristrutturazione dell’impianto termico 15% della somma dei consumi per riscaldamento e raffrescamento P = 0,025 × S per gli edifici esistenti, da verificare sul caso concreto

Nella formula, S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno. Per un edificio esistente con una proiezione al suolo di 100 m², il calcolo nazionale dà 2,5 kW di potenza elettrica da fonte rinnovabile. L’impianto deve essere collocato sopra, all’interno dell’edificio o nelle pertinenze; il fotovoltaico a terra non concorre a questo specifico obbligo.

Per gli edifici pubblici le percentuali aumentano di cinque punti e il requisito di potenza elettrica cresce del 10%. Anche in questo caso il calcolo va svolto dal progettista, non ricavato da una tabella commerciale.

Quando il cambio caldaia non basta a far scattare il 15%

La distinzione più importante è tra sostituzione del generatore e ristrutturazione dell’impianto termico. Sono interventi diversi. Il chiarimento MASE di giugno 2026 richiede, negli impianti che possiedono tutti i sottosistemi, una modifica sostanziale di generazione, distribuzione ed emissione.

Non basta però usare l’etichetta “sostituzione caldaia” sul preventivo. Se il progetto comprende altri lavori importanti sulla rete e sui terminali, oppure cambia tecnologia e servizio energetico, la qualificazione può essere diversa. Deve deciderlo il professionista responsabile della relazione energetica.

Quando l’impianto viene considerato ristrutturato

Le indicazioni MASE descrivono la modifica sostanziale dei sistemi presenti con esempi concreti.

Sistema Quando la modifica può essere sostanziale Esempi
Generazione Cambio di tipologia del generatore, aggiunta di un generatore diverso o aggiunta di un servizio prima assente Passaggio a una tecnologia diversa; sistema ibrido; nuova produzione di acqua calda
Distribuzione Cambio dei materiali, del tracciato o dell’isolamento di parti importanti della rete Da colonne montanti a impianto a zone; da monotubo a collettori
Emissione Cambio della tipologia dei terminali o del fluido termovettore Da radiatori a pannelli radianti; da acqua ad aria

Se l’impianto non ha una rete di distribuzione con fluido termovettore, come può accadere nei sistemi di riscaldamento locale, la modifica sostanziale della sola produzione può comunque configurare una ristrutturazione. È una delle ragioni per cui la risposta non può dipendere soltanto dal nome del nuovo apparecchio.

Cosa significa coprire il 15% con fonti rinnovabili

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per le ristrutturazioni dell’impianto termico, il 15% riguarda la somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale ed estiva. In queste due categorie l’acqua calda sanitaria non entra nel calcolo della quota termica.

La percentuale non equivale alla quota di apparecchi installati e non si dimostra sommando le potenze nominali riportate nei cataloghi. Serve un calcolo energetico dell’edificio e dell’impianto, inserito nella relazione tecnica ex Legge 10 o nel provvedimento regionale equivalente.

La presenza di un impianto fotovoltaico, da sola, non garantisce il rispetto della quota termica. Inoltre la norma nazionale limita l’uso di elettricità rinnovabile destinata esclusivamente a dispositivi a effetto Joule, salvo le unità immobiliari in classe energetica B o superiore. Una resistenza elettrica non va quindi confusa con una pompa di calore.

Fotovoltaico e pompa di calore: cosa può funzionare

Le tecnologie ammesse non sono ridotte a un’unica soluzione. Il progettista deve confrontare le opzioni compatibili con edificio, terminali, temperature di mandata, potenza elettrica disponibile, spazio e vincoli architettonici.

  • Pompa di calore. Utilizza energia ambientale e può contribuire alla quota rinnovabile. Va dimensionata sul fabbisogno e sulle temperature richieste dall’impianto.
  • Sistema ibrido o bivalente. Può combinare pompa di calore e caldaia. La dicitura “ibrido” non dimostra da sola il raggiungimento del 15%: servono logica di regolazione e calcolo stagionale.
  • Fotovoltaico abbinato alla pompa di calore. Può coprire parte dei consumi elettrici e concorrere al requisito di potenza elettrica. Produzione solare e domanda invernale non coincidono sempre, quindi autoconsumo e rete vanno valutati con dati realistici.
  • Solare termico o altre fonti. Possono essere adatti in alcune configurazioni. Un impianto destinato soltanto all’acqua calda sanitaria non copre automaticamente la quota del 15% riferita a riscaldamento e raffrescamento.
  • Teleriscaldamento efficiente. Se copre l’intero fabbisogno previsto dalla norma, può rientrare nelle esclusioni specifiche.

Prima di scegliere la tecnologia conviene verificare il carico termico, la temperatura di mandata, i consumi reali, la potenza elettrica impegnata e la producibilità del fotovoltaico. Il confronto evita sia impianti sottodimensionati sia soluzioni più costose del necessario.

Deroghe, relazione tecnica e controlli

La norma contempla l’impossibilità tecnica e la non convenienza economica, ma non ammette una dichiarazione generica. Il progettista deve esaminare le diverse opzioni tecnologiche disponibili e motivare nella relazione perché non sono fattibili. Se la relazione non è dovuta, le informazioni devono essere comunicate al Comune secondo le modalità stabilite dall’ente.

Calcoli e verifiche confluiscono nella relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005. La normativa prevede la trasmissione di una copia al GSE per il monitoraggio e attribuisce ai Comuni il controllo del rispetto degli obblighi. L’inosservanza, quando l’obbligo è dovuto, può portare al diniego del titolo edilizio.

Gli edifici vincolati seguono una disciplina specifica. L’obbligo si applica solo quando le soluzioni risultano compatibili con i caratteri storici, artistici e paesaggistici, sulla base delle valutazioni dell’autorità competente e del progettista.

Cosa cambia in Lombardia

Per gli immobili in Lombardia la verifica non può fermarsi alla tabella nazionale. Il decreto regionale 6437 del 15 maggio 2026 ha aggiornato le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici con decorrenza dal 3 giugno 2026 e ha recepito il nuovo perimetro delle fonti rinnovabili.

Tra le differenze già operative, la Regione richiede per le ristrutturazioni importanti di primo livello una copertura del 50% dei fabbisogni indicati, superiore alla base nazionale del 40%. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello conferma il 15% su riscaldamento e raffrescamento e il coefficiente elettrico K pari a 0,025. Dal 1° gennaio 2027 aumentano inoltre alcuni valori per nuove costruzioni e specifiche categorie di edifici.

Cosa verificare prima di firmare un preventivo

  1. Qual è la classificazione tecnica dell’intervento: sostituzione del generatore, riqualificazione o ristrutturazione dell’impianto termico?
  2. Qual è la data della pratica edilizia e quale regime nazionale e regionale si applica?
  3. Quali sistemi vengono modificati: generazione, distribuzione, emissione, regolazione, acqua calda sanitaria?
  4. La quota FER del 15% è dovuta? Con quale calcolo viene dimostrata?
  5. Esiste anche un obbligo di potenza elettrica da fonte rinnovabile? Qual è la superficie S utilizzata?
  6. La pompa di calore è compatibile con dispersioni, terminali e temperatura di mandata dell’edificio?
  7. Il fotovoltaico è dimensionato sui consumi reali e sulla nuova domanda elettrica?
  8. Sono presenti vincoli condominiali, paesaggistici, acustici o di spazio?
  9. Chi redige e deposita la relazione tecnica e chi gestisce le comunicazioni al Comune e al GSE?

Un progetto integrato evita correzioni a lavori iniziati

Le nuove regole rendono più rischioso scegliere separatamente generatore, fotovoltaico e impianto elettrico. Una pompa di calore può richiedere adeguamenti della potenza disponibile, delle protezioni, dei terminali e della regolazione; il fotovoltaico deve essere valutato sulla nuova curva dei consumi, non soltanto sui dati precedenti al cambio di impianto.

FAR Elettric può affiancare proprietari, imprese e progettisti nella valutazione impiantistica di pompa di calore, fotovoltaico, accumulo e adeguamenti elettrici. La classificazione edilizia e il calcolo della quota FER restano in capo al professionista abilitato responsabile della pratica.

Domande frequenti sul cambio caldaia dal 3 agosto 2026

Dal 3 agosto 2026 devo installare una pompa di calore se cambio caldaia?

No, non automaticamente. L’obbligo dipende dalla classificazione dell’intervento. La semplice sostituzione del generatore non coincide sempre con una ristrutturazione dell’impianto termico.

Passare da una caldaia tradizionale a una caldaia a condensazione fa scattare il 15% FER?

Secondo il chiarimento MASE del 18 giugno 2026, il passaggio da gas tradizionale a gas a condensazione non costituisce da solo un cambio di tipologia, perché vettore energetico e tecnologia di combustione restano gli stessi.

Quando un intervento diventa ristrutturazione dell’impianto termico?

Negli impianti completi devono essere modificati in modo sostanziale tutti i sistemi presenti: generazione, distribuzione ed emissione. Nei sistemi locali privi di distribuzione, la modifica sostanziale della produzione può essere sufficiente.

Se l’intervento è una ristrutturazione dell’impianto termico, qual è la quota rinnovabile?

La base nazionale è il 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale ed estiva. L’acqua calda sanitaria non entra in questa specifica quota.

È sempre obbligatorio installare il fotovoltaico?

Non per ogni cambio caldaia. Quando l’intervento rientra nel campo dell’Allegato III, va verificato anche il requisito di potenza elettrica da fonte rinnovabile. Negli edifici esistenti il coefficiente nazionale è 0,025 kW per metro quadrato della superficie in pianta, salvo regole regionali più restrittive o deroghe motivate.

Il fotovoltaico da solo copre il 15% termico?

Non automaticamente. La quota si dimostra con il calcolo energetico dell’edificio e dell’impianto. Un sistema fotovoltaico abbinato a una pompa di calore può contribuire, mentre l’elettricità destinata soltanto a resistenze è soggetta a limiti specifici.

Cosa succede se non c’è spazio per pompa di calore o fotovoltaico?

Il progettista deve esaminare le opzioni tecniche disponibili e motivare l’eventuale impossibilità tecnica o non convenienza economica nella relazione. Una dichiarazione generica non è sufficiente.

Quale data conta per le nuove regole?

Nella lettura prevalente conta la richiesta del titolo edilizio presentata dal 3 agosto 2026. Preventivo, ordine e consegna degli apparecchi non sostituiscono la data della pratica.

In Lombardia valgono le stesse percentuali nazionali?

Non sempre. La Regione può alzare i valori e ha disposizioni proprie in vigore dal 3 giugno 2026. Il progetto deve essere verificato sul quadro lombardo aggiornato e sulle regole comunali applicabili.